Sez. L, Sentenza n. 16681 del 19/06/2008 (Rv. 603879 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Compenso aggiuntivo professionale - Pluralità di rapporti convenzionali - Cumulo di compensi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 45, lett. c), del d.P.R. 22 luglio 1996 n. 484, non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, restando inammissibile il cumulo in favore del medico convenzionato che sia titolare di più rapporti, atteso che si applica senza limitazioni, in forza del richiamo fattone dall'art. 41, lett. f), del d.P.R. n. 314 del 1990, il regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita, regime perfettamente compatibile con il nuovo meccanismo di incrementi automatici del compenso, che non stabilisce alcun collegamento con la professionalità acquisita con l'esercizio della professione e con l'anzianità di laurea.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)