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Sez. 2, Sentenza n. 5315 del 20/10/1984 (Rv. 437035 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PLURALITÀ DI EDIFICI APPARTENENTI CIASCUNO AD UN UNICO PROPRIETARIO - CONDOMINIO TRA I MEDESIMI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437035-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PLURALITÀ DI EDIFICI APPARTENENTI CIASCUNO AD UN UNICO PROPRIETARIO - CONDOMINIO TRA I MEDESIMI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Elemento indispensabile per poter configurare l'esistenza di una situazione condominiale è rappresentato dalla contitolarità necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni dello edificio, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire per l'utilizzazione e il godimento delle parti dell'edificio medesimo. Pertanto, anche in presenza di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente a un unico soggetto, è dato profilare una situazione condominiale, allorché tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage, parco, viali d'accesso eccetera). (nella specie, si è esclusa l'applicazione delle norme che disciplinano il condominio, perché il corpo di fabbrica, costituito dall'edificio, e quello destinato ad autorimessa erano strutturalmente indipendenti, cioè autonomi in senso statico e funzionale e non avevano in comune alcuna delle parti elencate nell'art. 1117 cod. civ. (V mass n 1177/49; (Conf 6509/80, mass n 410286; (Conf 698/73, mass n 362874).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)