Sez. 2, Sentenza n. 698 del 12/03/1973 (Rv. 362874 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PLURALITA DI EDIFICI APPARTENENTI AD UN UNICO PROPRIETARIO - SITUAZIONE DI CONDOMINIALITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI EDIFICIO UNICO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PLURALITA DI EDIFICI APPARTENENTI AD UN UNICO PROPRIETARIO - SITUAZIONE DI CONDOMINIALITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI EDIFICIO UNICO.*
Elemento indispensabile per potere configurare l'esistenza di una situazione condominiale e rappresentato dalla contitolarita necessaria del diritto di proprieta sulle parti comuni dell'edificio, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire per l'utilizzazione e il godimento delle parti dell'edificio medesimo. Pertanto, anche in presenza di piu edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente ad un unico soggetto, e dato profilare una situazione condominiale allorche tali edifici fruiscano, per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni, anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage, parco, viali di accesso eccetera). Per contro, anche in presenza di un edificio unico, non si ha condominio, quando ciascuna delle parti di proprieta esclusiva non fruisce di parti comuni. (nella specie, e stato affermato che le norme che disciplinano il condominio non si applicano quando l'edificio sia diviso in due parti da un muro interno verticale, dalle fondamenta al tetto, in modo da costituire due corpi di fabbrica distinti e funzionalmente del tutto autonomi). (V 1177/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)