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Sez. 1, Sentenza n. 815 del 10/02/1982 (Rv. 418631 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418631-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITÀ - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO.*

La valutazione dell'opportunità di ordinare l'intervento in causa del terzo, a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, il cui mancato Esercizio non è sindacabile né in Sede di appello - ove la norma citata non può trovare applicazione - né, tantomeno, in Sede di legittimità. (Conf 3611/80, mass n 407460; (Conf 4432/79, mass n 400977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)