Sez. 3, Sentenza n. 3611 del 03/06/1980 (Rv. 407460 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - REQUISITI - ORDINE DI INTERVENTO - POTERE DISCREZIONALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - REQUISITI - ORDINE DI INTERVENTO - POTERE DISCREZIONALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INCENSURABILITA.*
La facolta, prevista dall'art 107 cod proc civ, di ordinare l'intervento in causa di un terzo presuppone che la controversia sia a questo comune, per essere il rapporto sostanziale dedotto connesso, per identita di titolo o di oggetto, ovvero di entrambi, con altro rapporto tra l'attore o il convenuto ed il terzo; essa, inoltre, costituisce espressione di un potere discrezionale riservato esclusivamente al giudice di primo grado ed il cui mancato Esercizio non e sindacabile ne in Sede di appello - ove la norma citata non puo trovare applicazione - ne, tanto meno, in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)