Sez. 6, Sentenza n. 35658 del 19/06/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226762 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale - Operatività dei termini massimi delle misure previste dagli artt. 303 e 308 cod. proc. pen. - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, per determinare i termini di durata delle misure coercitive adottate a fini estradizionali, sia prima della formale domanda di estradizione che all'interno della fase giurisdizionale o anche nel corso della successiva fase amministrativa, non può farsi riferimento, in virtù del richiamo operato dall'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., alle norme di cui agli artt. 303 e 308 cod. proc. pen., che si attagliano unicamente alla struttura e alle caratteristiche del processo ordinario e non sono compatibili con le peculiarità del procedimento di estradizione, cadenzato da forme, modi e termini del tutto autonomi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 308 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)