Sez. 3, Sentenza n. 3779 del 30/12/1971 (Rv. 355614 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO DEI COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO DANNOSO - EFFETTO INTERRUTTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPARTECIPI - AZIONE DI REGRESSO DEL CONVENUTO CONTRO ALTRO COMPARTECIPE - APPLICABILITA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DI UNO DEI COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO DANNOSO - EFFETTO INTERRUTTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COMPARTECIPI - AZIONE DI REGRESSO DEL CONVENUTO CONTRO ALTRO COMPARTECIPE - APPLICABILITA.*
La domanda giudiziale di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di uno dei compartecipi del fatto illecito (come ogni altro atto previsto nell'art 2943 cod civ) ha effetto interruttivo anche nei confronti degli altri compartecipi. Pertanto di tale effetto interruttivo il compartecipe, perseguito dal danneggiato, puo giovarsi in virtu dell'art 1310 cod civ, ai fini del computo del decorso del termine della prescrizione per la sua Azione di accertamento della corresponsabilita di altro compartecipe del fatto illecito, comunemente denominata di rivalsa o di regresso. (Conf 409'69, mass n 338462).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)