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Sez. 1, Sentenza n. 157 del 13/01/1978 (Rv. 389455 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE DI RISARCIMENTO PROPOSTA DAL DANNEGGIATO CONTRO UNO DEI COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CORRESPONSABILI - EFFICACIA INTERRUTTIVA ANCHE IN ORDINE ALL'AZIONE DI REGRESSO DEL PREDETTO CONVENUTO CONTRO GLI ALTRI COMPARTECIPI.*
Stato
decisa il 1978-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389455-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - PRESCRIZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE DI RISARCIMENTO PROPOSTA DAL DANNEGGIATO CONTRO UNO DEI COMPARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESTENSIONE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CORRESPONSABILI - EFFICACIA INTERRUTTIVA ANCHE IN ORDINE ALL'AZIONE DI REGRESSO DEL PREDETTO CONVENUTO CONTRO GLI ALTRI COMPARTECIPI.*

La domanda giudiziale di risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti di uno dei compartecipi del fatto illecito, ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art 1310 primo comma cod civ, anche nei confronti degli altri corresponsabili, quali debitori in solido. Tale effetto interruttivo si produce anche in favore di quel convenuto, con riguardo alla prescrizione del suo diritto di agire per far valere la corresponsabilita solidale degli altri compartecipi del fatto illecito (cd rivalsa o regresso), trattandosi di Azione che si identifica oggettivamente con l'originaria domanda del danneggiato, determinandone un ampliamento meramente soggettivo. (Conf 3779/71, mass n 355614; (Conf 409/69, mass n 338462; (contra 2540/75, mass n 376464; (contra 48/70, mass n 344692; (contra 409/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)