Sez. U, Sentenza n. 409 del 07/02/1969 (Rv. 338462 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DI UNO DEI PARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - EFFETTO INTERRUTTIVO PER L'AZIONE COSIDDETTA DI RIVALSA DEL CONVENUTO CONTRO ALTRO DEI PARTECIPI - SUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO NEI CONFRONTI DI UNO DEI PARTECIPI DEL FATTO ILLECITO - EFFETTO INTERRUTTIVO PER L'AZIONE COSIDDETTA DI RIVALSA DEL CONVENUTO CONTRO ALTRO DEI PARTECIPI - SUSSISTENZA.*
La domanda giudiziale di risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti di uno dei compartecipi del fatto illecito, ha effetto interruttivo anche nei confronti degli altri compartecipi. Pertanto di tale effetto interruttivo il compartecipe, perseguito dal danneggiato, puo giovarsi in virtu dell'art.1310 cod.civ., ai fini della prescrizione, per quella sua Azione di accertamento della corresponsabilita di un altro compartecipe del fatto illecito, impropriamente denominata di rivalsa o di regresso. (Conf. 1883-65 V.3356-58 1983-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)