Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11887 del 15/05/2018 (Rv. 648654 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T. U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma settimo, d.lgs. n. 286 del 1998 – Conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari – Onere della prova – Compiti del giudice di merito.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. È compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, il decreto impugnato aveva evidenziato che il ricorrente aveva dichiarato di comprendere anche la lingua italiana e indicato come preferita la lingua inglese, nella quale il provvedimento di espulsione era stato tradotto, circostanze dalle quali il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva desunto il convincimento che egli conoscesse la lingua inglese).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)