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Sez. L, Sentenza n. 5546 del 06/03/2013 (Rv. 625950 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento - Contenuto - Indicazioni di specifiche attitudini del lavoratore da assumere - Rilevanza - Limiti - Divergenze tra categoria professionale del lavoratore avviato a categoria corrispondente alla richiesta - Conseguenze - Rifiuto di assunzione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625950-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

La disciplina del collocamento obbligatorio previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (applicabile "ratione temporis") - a differenza della disciplina del collocamento ordinario - prescrive soltanto che la richiesta dell'imprenditore sia numerica (e solo eccezionalmente nominativa), senza prevedere ulteriori specificazioni in ordine alla professionalità del lavoratore che si intende assumere. Pertanto, ove l'imprenditore abbia fatto richiesta di avviamento (obbligatorio) di un lavoratore invalido (od assimilato) avente specifiche attitudini lavorative, l'Ufficio del lavoro può soltanto individuare in quale delle due fondamentali categorie professionali (impiegatizia od operaia) previste dall'art. 2095 cod. civ. tali attitudini siano inquadrabili e provvedere in conformità di tale generico inquadramento, con la conseguenza che nell'ipotesi di divergenza tra la categoria indicata nella richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato non viene ad esistenza il diritto soggettivo di quest'ultimo ad essere assunto dall'impresa destinataria dell'ordine di assegnazione e diventa legittimo l'eventuale rifiuto dell'imprenditore di assumere il lavoratore avviato che non rientri nella generale categoria professionale risultante dalla richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)