Sez. L, Sentenza n. 8824 del 20/08/1993 (Rv. 483516 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Corrispondenza fra la categoria richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato - Carattere esclusivo - Rilevanza di scarti concernenti le attitudini professionali e le esigenze aziendali - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria
Nel sistema del collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 482 del 1968 il datore di lavoro può pretendere - in relazione alle attitudini professionali del lavoratore da avviare - solo la corrispondenza fra la categoria (operaia o impiegatizia) da lui richiesta e quella di appartenenza del lavoratore avviato, restando irrilevante al di fuori della diversità fra tali categorie ogni scarto concernente attitudini professionali ed esigenze aziendali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 14 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)