Sez. 5, Sentenza n. 24951 del 25/11/2011 (Rv. 620505 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 2697 cod. civ. - Applicabilità al contenzioso tributario - Sussistenza - Azione di rimborso di maggiore imposta erroneamente versata - Onere della prova - A carico del contribuente - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In materia di richiesta di rimborso della maggiore IRPEF versata in Italia, per avere il contribuente inserito erroneamente in dichiarazione somme, percepite a titolo pensionistico da ente previdenziale del Lussemburgo e considerate imponibili solo all'estero, secondo la previsione dell'art. 18 della legge 14 agosto 1982, n. 747, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare doppie imposizioni, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l'onere della prova del preteso versamento indebito dell'imposta ricade sullo stesso contribuente e concerne, innanzitutto, il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/08/1982 num. 747 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)