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Sez. 5, Sentenza n. 1550 del 03/02/2012 (Rv. 621549 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensione di vecchiaia erogata a cittadino italiano da ente previdenziale lussemburghese - Imposizione - Criteri.
Stato
decisa il 2012-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621549-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sul reddito, la pensione di vecchiaia erogata dall'istituto lussemburghese di assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità ad un cittadino italiano residente in Italia rientra nella previsione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni del 3 giugno 1981, (ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747), dovendosi riconoscere all'espressione "sicurezza sociale", contenuta nella norma citata, un significato ampio e come tale comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza, con la conseguenza che essa è sottoposta alla potestà impositiva di entrambi gli Stati, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 24 della medesima convenzione, di prevedere, da parte dello Stato di residenza, strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1982 num. 747 art. 3 com. 2, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 18, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)