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Sez. 5, Sentenza n. 8439 del 04/05/2004 (Rv. 572589 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Art. 2697 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Azione di rimborso - Onere della prova - Contribuente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572589-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Atteso che l'art. 2697 cod. civ, in quanto norma generale, si applica anche al contenzioso tributario, nelle azioni di rimborso l'onere della prova del preteso pagamento indebito di imposte ricade sul contribuente e concerne innanzitutto il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)