Sez. 2, Sentenza n. 2125 del 24/02/1995 (Rv. 490693 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Condizioni di sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La legittimazione ad agire è una condizione dell'azione intesa come diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria, sicché deve ammettersi in ogni caso l'interesse del convenuto per far accertare se sussista la titolarità del potere o dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa ed, in difetto della stessa, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sempreché sulla relativa questione non si sia formato il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)