Sez. 2, Sentenza n. 957 del 18/02/1986 (Rv. 444479 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - NOZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La legitimatio ad causam o legittimazione ad agire, la quale costituisce una condizione dell'Azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria. Essa, perciò si risolve nella titolarità del potere e del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, questione che, invece, attiene al merito. In conseguenza, essendo legittimato (attivamente o passivamente) ad causam colui che si attribuisce o nei cui confronti sia attribuita la soggettività del rapporto giuridico controverso, per riconoscere ad un soggetto la legittimazione attiva, è sufficiente che costui adduca la titolarità del diritto fatto valere, anche se la sua affermazione ne escluda la spettanza in concreto. (Conf 3265/80, mass n 407064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)