Sez. L, Sentenza n. 1341 del 07/02/1992 (Rv. 475613 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.D.A.I. ex art. 2 Legge n. 297 del 1982 - Accollo "ex lege" del debito del datore di lavoro - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'I.N.P.D.A.I. ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento di tale trattamento, e subentra quindi nella stessa posizione del debitore, con una forma di accollo "ex lege"; tale debito, sulla cui natura sostanziale non incide la previsione del termine di sessanta giorni per il pagamento di cui al settimo comma dello stesso art. 2, resta assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ., e il Fondo è pertanto obbligato a corrispondere ai lavoratori, senza necessità di allegazione e di prova del c.d. maggior danno, la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)