Sez. 2, Sentenza n. 6542 del 07/05/2002 (Rv. 554212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata del principio - Conseguenze - Mancanza di specificità del motivo - Omessa pronunzia - Motivo di ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Nel giudizio di appello, che ha natura di "revisio prioris istantiae", la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi con necessità di esposizione delle argomentazioni svolte in contrapposizione con quelle contenute nella sentenza impugnata. Ne deriva che il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, a pena di relativa inammissibilità e conseguente inidoneità a determinare l'insorgenza del potere - dovere del giudice di appello di pronunziarsi su di essi, e, a fortiori, a dare luogo alla cassazione della sentenza per omessa pronunzia.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)