diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5210 del 03/04/2003 (Rv. 561806 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Configurabilità - Condizioni - Esposizione non generica né equivoca delle censure - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561806-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'indicazione dei motivi di impugnazione, richiesta nel rito del lavoro dall'art. 434 cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ma deve pur sempre concretarsi, anche quando esso comprenda il riesame dell'intera controversia, in un'esposizione non generica né equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia di primo grado, soprattutto quando la sentenza impugnata contenga la soluzione di più questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)