Sez. U, Sentenza n. 6330 del 22/06/1990 (Rv. 467942 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 17 SETTEMBRE 1968 RATIFICATA CON LEGGE N. 804 DEL 1971 - AZIONI FONDATE SULL'ILLECITO AQUILIANO - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO - OPERATIVITÀ - MANCATA COINCIDENZA DEL LUOGO DEL VERIFICARSI DEL DANNO CON QUELLO DEL FATTO GENERATORE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL GIUDICE DA PARTE DELL'ATTORE - PORTATA - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 17 SETTEMBRE 1968 RATIFICATA CON LEGGE N. 804 DEL 1971 - AZIONI FONDATE SULL'ILLECITO AQUILIANO - CRITERIO DI COLLEGAMENTO DEL LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO - OPERATIVITÀ - MANCATA COINCIDENZA DEL LUOGO DEL VERIFICARSI DEL DANNO CON QUELLO DEL FATTO GENERATORE - FACOLTÀ DI SCELTA DEL GIUDICE DA PARTE DELL'ATTORE - PORTATA - FATTISPECIE.*
Nella disciplina della Competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, e con riguardo alle azioni fondate su illecito aquiliano, il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 3 della convenzione medesima, sulla base del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", va inteso nel senso che, in caso di non coincidenza del luogo del verificarsi del danno con quello in cui è stato posto in essere il fatto generatore, l'attore può scegliere il giudice dell'uno o dell'altro (sent. Della Corte di giustizia del 30 novembre 1976 in causa 21/76). Pertanto, in ipotesi di denuncia dell'illecita appropriazione di somma, commessa dallo straniero in territorio estero, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano, ove l'impoverimento patrimoniale della parte istante si sia determinato in Italia.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)