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Sez. U, Sentenza n. 5145 del 22/05/1998 (Rv. 515738 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale nei confronti dello straniero - Criteri di individuazione del giudice competente - Art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Criterio di collegamento del "luogo dell'evento dannoso" - Portata interpretativa - Luogo dell'evento inteso esclusivamente come "luogo del danno iniziale" - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515738-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'azione aquiliana di risarcimento di danni plurimi, anche se disomogenei (come nel caso di lesione di diritti propri della persona e di diritti patrimoniali), intentata nei confronti del cittadino straniero, va proposta, in deroga al principio generale del foro del convenuto di cui all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato ove "l'evento dannoso" si è verificato (art. 5 n. 3 Conv. citata), da identificarsi con il luogo della realizzazione del solo danno iniziale, senza che assuma rilievo, esclusivo o concorrente, il luogo di insorgenza dei danni ulteriori, successivi o consequenziali, che abbiano comunque inciso sul patrimonio del soggetto leso. Una contraria (e meno restrittiva) interpretazione del criterio di collegamento "speciale" di cui al citato art. 5.3 della Convenzione condurrebbe, difatti, alla conseguenza di vanificare pressoché totalmente l'efficacia di quello che resta pur sempre, "in subiecta materia", il criterio principale della individuazione del giudice internazionalmente competente (quello, cioè, del foro del convenuto), consentendo all'attore, mediante l'artato spostamento del proprio patrimonio all'interno dei vari Stati firmatari, una scelta pressoché arbitraria del foro competente, trasformando così il criterio del "forum actoris" da eccezione in ordinaria regola di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 2, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)