Sez. U, Sentenza n. 9533 del 04/11/1996 (Rv. 500300 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di danni per responsabilità extracontrattuale - Art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Criterio di collegamento del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - Nozione - Luogo di verificazione del pregiudizio patrimoniale a seguito del danno iniziale verificatosi in altro Stato parte della Convenzione - Applicabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, e con riguardo alle azioni fondate su illecito extracontrattuale, il criterio di collegamento, posto dall'art. 5 n. 3 della convenzione medesima, del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" va inteso nel senso che esso non si riferisce al luogo in cui la parte lesa sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato contraente (secondo l'interpretazione resa da Corte giust. CE con la sentenza 19 settembre 1995 in causa C 364/93). Pertanto, con riguardo alla domanda di un cittadino italiano, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni che assuma esser derivato al suo patrimonio dal comportamento di soggetti operanti in altri Stati contraenti (nella specie, di una banca inglese che, considerate di dubbia provenienza alcune "promissory notes" depositate dal predetto, aveva provocato l'arresto del medesimo, poi assolto dalle corti britanniche, e non gli aveva più restituito i titoli), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'unico luogo rilevante al fine dell'individuazione del giudice competente è quello in cui si è verificato il danno iniziale (nella specie, l'arresto ingiustificato del preteso danneggiato e il sequestro dei titoli, avvenuti nel Regno Unito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)