Sez. 5, Sentenza n. 6913 del 07/05/2003 (Rv. 562703 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge n. 20 del 1992 - Dividendi ricevuti da società residente della Francia - Diritto al pagamento di un ammontare pari alla metà del credito d'imposta spettante ad una società italiana - Relativa istanza - Termine di decadenza di cui al citato art. 38 - Applicabilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
L'art. 10, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione Italia - Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede il diritto di una società residente della Francia - "indicata al paragrafo 2 - a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri", - che riceva da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da una società residente dell'Italia, al "pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2". Dallo spirito e dalla lettera della norma convenzionale deriva che, pur vertendosi in materia tributaria, il detto pagamento si colloca al di fuori del sistema dei termini dei rimborsi di imposta, con conseguente inapplicabilità, in ordine alla relativa istanza, del termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 07/01/1992 num. 20, Tratt. Internaz. 05/10/1989 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)