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Sez. 5, Sentenza n. 1770 del 30/01/2004 (Rv. 569805 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata con legge n. 329 del 1990 - Dividendi percepiti da società residente nel Regno Unito da società partecipata residente in Italia - Diritto ad un credito d'imposta - Istanza - Termine ex art. 38 del D.P.R n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569805-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di imposta sui dividendi, l'art. 10, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, prevede che una società residente nel Regno Unito, che riceve dividendi da una società residente in Italia - di cui controlli da sola o con altre, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto -, ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla metà del credito che spetterebbe ad una persona fisica residente in Italia. Dalla considerazione che detto credito d'imposta va incluso tra le somme, soggette a ritenute alla fonte, "afferenti i dividendi distribuiti", alle quali fa riferimento l'art. 27 bis, quarto comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136), discende l'assoggettamento della sua riscossione alla disciplina dettata per il rimborso delle imposte, con l'ulteriore conseguenza che, in base alla previsione dell'art. 29 della citata Convenzione del 21 ottobre 1988 - il quale rinvia, in ordine ai termini per la domanda di rimborso dell'imposta ritenuta alla fonte, alla legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata -, l'istanza di rimborso del credito d'imposta in questione è soggetta al termine decadenziale stabilito dall'art. 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 num. 10, Tratt. Internaz. 21/10/1988 num. 29, Legge 05/11/1990 num. 329, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)