Sez. 5, Sentenza n. 13678 del 22/07/2004 (Rv. 574830 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Imposta sui dividendi percepiti da società francesi in Italia in base alla Convenzione Italia-Francia del 1989 - Diritto alla restituzione di parte del tributo prelevato in uno dei due Paesi - Richiesta - "Termine stabilito dalla legislazione" ai sensi dell'art. 10 della Convenzione - Individuazione - Ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ex art. 2946 cod. civ.- Affermazione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di imposta sui dividendi, la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata dalla legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengono distribuiti, concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente e all'art.10 stabilisce che la società residente in Francia (o soggetta alla legislazione francese) la quale riceva da una società residente in Italia dividendi, la cui corresponsione a un residente in Italia comporterebbe un credito di imposta, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di somma pari alla metà di detto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2. Dallo spirito e dalla lettera della norma convenzionale cennata si evince che, pur vertendosi in materia tributaria, il pagamento in questione è estraneo al sistema dei rimborsi di imposta, sicché la relativa istanza non soggiace al termine decadenziale previsto dall'art.38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - riferentesi a rimborsi, derivanti da "versamenti diretti", non ricorrenti nella specie - ma deve essere avanzata nel termine generale di prescrizione dei diritti di cui all'art.2946 cod. civ.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 07/01/1992 num. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Tratt. Internaz. 05/10/1989 num. 10, Legge 07/01/1992 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)