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Sez. 2, Sentenza n. 1126 del 29/01/1993 (Rv. 480548 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale | Rapporti tra emittente e prenditore della cambiale - Esistenza e liceità della causa del negozio - Presunzione "iuris tantum" - Eccezioni relative al rapporto causale - Onere probatorio a carico del debitore cambiario - Esecuzione promossa in forza di titoli cambiari - Opposizione - Contestazione del credito da parte dell'opponente - Onere probatorio a suo carico.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480548-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale

Nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione "iuris tantum" di esistenza e liceità della causa del negozio per cui incombe sempre al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni relative al momento causale anche quando il creditore abbia fatto riferimento al rapporto fondamentale, non comportando questo riferimento, in sè e per sè considerato, inversione dell'onere della prova; conseguentemente, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia dei titoli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)