Sez. L - , Sentenza n. 15019 del 08/06/2018 (Rv. 649251 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1982 - Conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato - Trattamento economico di cui al c.c.n.l. comparto Università del 21 maggio 1996 - Applicabilità - Conseguenze.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
Al rapporto intercorrente tra l'Università e l'ex lettore di lingua straniera di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1982, il quale abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano, quanto al trattamento economico, l'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 - come autenticamente interpretato dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010 - e la disciplina contrattuale dettata dal c.c.n.l. 21 maggio 1996 comparto Università per la figura dei collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata la sentenza di conversione del rapporto; all'ex lettore va pertanto riconosciuto il diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva alle condizioni stabilite dallo stesso c.c.n.l., ed il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che lo stesso, sul quale grava il relativo onere probatorio, dimostri l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63 art. 1, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)