diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 24963 del 23/10/2017 (Rv. 645742 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1982 – Conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato – Trattamento economico di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della I. n. 240 del 2010 – Applicabilità – Limiti – Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645742-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

In materia di trattamento economico da riconoscere a coloro che sono stati assunti dalle Università come lettori di lingua straniera la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010, si applica anche a coloro che avendo ottenuto in via giudiziale l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non hanno, non per loro scelta, sottoscritto il nuovo contratto di assunzione come collaboratori esperti linguistici e non soltanto a coloro che tale contratto hanno stipulato. Infatti, la suindicata normativa risponde all'esigenza prioritaria di assicurare le tutele imposte dalla sentenza della CGUE del 26 giugno 2001, in causa C-212/99 (nonché nelle successive pronunce del 18 luglio 2006, in causa C-119/04 – Grande Sezione - e del 15 maggio 2008, in causa C-276/07), ove è stato sottolineato che, quanto al riconoscimento dei diritti quesiti, la trasformazione “ope legis” (e, quindi, anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all'esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva riconosciuto ai lettori di madrelingua – assunti ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 "ratione temporis" vigente -, il cui rapporto era stato in precedenza convertito giudizialmente in contratto a tempo indeterminato, e che non avevano stipulato, per fatto loro non imputabile, il contratto quali collaboratori esperti linguistici, il suddetto trattamento economico, precisando che in ogni caso il principio di immodificabilità del giudicato preclude che esso possa essere riconosciuto anche per il periodo coperto dalle sentenze passate in giudicato).

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 380 art. 28, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 02/03/2003 num. 63 art. 1, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)