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Sez. U - , Sentenza n. 19164 del 02/08/2017 (Rv. 645036 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Previsione di estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - Ambito applicativo - Delimitazione - Fondamento - Fattispece.
Stato
decisa il 2017-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645036-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

In tema di controversie promosse dai collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera, l'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della l. n. 240 del 2010 - che ha previsto l'estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma - si interpreta nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente ai processi nei quali rileva la disciplina sostanziale, quanto al trattamento economico ed ai parametri per il riconoscimento dei diritti maturati in virtù dei precedenti rapporti lavorativi, di cui allo stesso art. 26, nel rispetto del diritto di azione ex art. 24, comma 1, Cost. (Nella specie, la S.C. ha escluso di dover dichiarare l'estinzione del giudizio in quanto l'oggetto del contendere era limitato alla definizione del monte ore annuo della prestazione lavorativa, senza attingere la natura del rapporto ovvero la determinazione della retribuzione).

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)