Sez. L, Sentenza n. 7881 del 22/08/1997 (Rv. 507000 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Mancanza o inidoneità rappresentativa dei documenti - Ammissione di mezzi di prova d'ufficio - Esercizio della relativa facoltà - Discrezionalità e incensurabilità in Cassazione - Sussistenza - Motivazione - Necessità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro, la mancanza di documenti o la loro inidoneità a rappresentare i fatti allegati può indurre il giudice ad ammettere d'ufficio in qualsiasi momento ogni altro mezzo di prova ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., ma tale ammissione costituisce oggetto di una facoltà discrezionale, incensurabile in sede di legittimità, che deve essere espressamente motivata solo se la parte la solleciti specificamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)