Sez. L, Sentenza n. 3916 del 23/04/1994 (Rv. 486347 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice | Esercizio - Carattere discrezionale - Omissione - Obbligo di motivazione - Insussistenza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Poteri del giudice
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (comprese quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie) la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 cod. proc. civ.), e di disporre, in particolare, la rinnovazione delle indagini tecniche, costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia per implicito considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)