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Sez. L, Sentenza n. 2588 del 30/05/1989 (Rv. 462900 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - DISPOSIZIONE D'UFFICIO DI MEZZI ISTRUTTORI - POTERI DISCREZIONALI - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462900-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - DISPOSIZIONE D'UFFICIO DI MEZZI ISTRUTTORI - POTERI DISCREZIONALI - ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*

Con riguardo al rito del lavoro sia l'art. 421 cod. proc. civ. - che consente al giudice di primo grado di disporre d'ufficio qualsiasi mezzo istruttorio fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (ad eccezione del giuramento decisorio) e di superare i limiti stabiliti dallo stesso codice in via generale per la prova testimoniale - sia l'art. 437 cod. proc. civ. - che disciplina il potere del giudice di appello di disporre, sempre d'ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili - rappresentano soltanto l'Esercizio, meramente discrezionale, della prevista facoltà di scelta del mezzo probatorio più adatto alla verifica della tesi di parte, sicché il mancato Esercizio di tali poteri istruttori, conferiti al giudice di merito, non è soggetto a Sindacato in Sede di legittimità, anche quando manchi una espressa motivazione sul punto, dovendosi ritenere che il giudice stesso abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi probatori già acquisiti. (V 2920/87, mass n 452040; (V 1616/86, mass n 444986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)