Sez. 3, Sentenza n. 256 del 12/01/1991 (Rv. 470460 - 01)
Mandato - Acquisti del mandatario - Beni immobili | Mandato senza rappresentanza - Conferimento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Conferimento orale - Nullità del negozio di trasferimento dell'immobile - Actio mandati ed azione di risarcimento danni - Esperibilità da parte del mandante a carico del mandatario - Esclusione.
Mandato - Acquisti del mandatario - Beni immobili
Il mandato senza rappresentanza quando ha per oggetto il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta "ad substantiam" con la conseguenza che il difetto di tale forma comporta la nullità del negozio che (derivante alla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 cod. civ.) impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorgano obbligazioni tra le parti, sicché resta preclusa la possibilità per il mandante di esperire l'actio mandati, neppure al fine di chiedere il risarcimento del danno da inadempimento con riguardo all'obbligo di trasferimento dell'immobile, non essendo sorta alcuna obbligazione da adempiere a carico del mandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)