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Sez. 2, Sentenza n. 12848 del 30/05/2006 (Rv. 589655 - 01)

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Procura a vendere beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Contratto di mandato - Estensione dell'onere di forma scritta previsto per la procura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589655-01

MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)

Ferma la distinzione tra procura e mandato - risolvendosi, la prima, nel conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome di un altro soggetto e, il secondo, in un contratto in forza del quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un'altra - il mandato con rappresentanza a vendere beni immobili non è soggetto all'onere della forma scritta stabilito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350 n.1) cod. civ. per l'atto di procura, atteso che gli effetti del contratto di compravendita si producono in capo al rappresentato in forza del solo rapporto di rappresentanza, mentre il mandato spiega i suoi effetti nel rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 bis, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)