Sez. 3, Sentenza n. 6063 del 18/06/1998 (Rv. 516567 - 01)
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE | Forma - Mandato ad acquistare beni immobili - Atto scritto "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Nullità.
MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE
Il mandato ad acquistare beni immobili richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché è inammissibile l'"actio mandati" per il risarcimento dei danni, giacché la nullità del negozio derivante dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1325 cod. civ. (nella specie forma scritta "ad substantiam") impedisce che si costituisca il rapporto giuridico e che sorga quindi alcuna obbligazione tra le parti. Per ciò colui che ha conferito il mandato oralmente non può per la nullità del negozio rivendicare l'immobile, né chiederne il trasferimento in suo favore, non essendo sorto a carico del preteso mandatario, l'obbligo corrispondente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)