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Sez. 3, Sentenza n. 6458 del 02/07/1998 (Rv. 516886 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Diritto - Prescrizione e decorso - Pendenza di procedimento penale per i fatti generati dal danno (incendio) - Prescrizione - Decorrenza - Esclusione - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516886-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di assicurazione contro i danni derivanti da incendio, quando le parti elevino a condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo a carico dell'assicuratore, la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un procedimento penale a carico dell'assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l'avveramento di tale condizione è d'ostacolo all'esercizio del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che a norma dell'art. 2935 cod. civ. è impedito il corso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)