Sez. 3, Sentenza n. 5322 del 04/04/2003 (Rv. 561890 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Assicurazione contro danni da furto - Sottoposizione dell'assicurato a procedimento penale per simulazione di reato e truffa tentata - Pendenza del procedimento - Incidenza "ex se" sul decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di assicurazione contro i danni (nella specie, da furto), la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sè, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento "medio tempore" del decorso della relativa prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)