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Sez. 1, Sentenza n. 7485 del 24/08/1994 (Rv. 487755 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Crediti relativi a tributi indiretti (I.V.A.) - Controversia innanzi alle Commissioni tributarie - Pendenza - Ammissione al passivo con "riserva" - Necessità - Sospensione del giudizio innanzi al tribunale fallimentare - Necessità - Esclusione - Domanda di insinuazione al passivo - Tardività - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487755-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA

I crediti relativi a tributi, per i quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie, debbono essere ammessi al passivo delle procedure fallimentari con riserva da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria senza la necessaria sospensione del giudizio innanzi al tribunale fallimentare. Detto principio trova applicazione anche per i crediti su imposte indirette (I.V.A.) atteso che l'art. 45, comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che riguarda solo l'ipotesi di crediti tributari per imposte sui redditi (quelli per i quali c'è stata un'iscrizione a ruolo) trova applicazione in via analogica anche per i crediti per imposta indiretta come l'I.V.A., per cui, ancorché non si preveda l'iscrizione a ruolo, il relativo accertamento costituisce, pur se contestato, titolo per la riscossione provvisoria di parte del tributo (art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972), restando irrilevante in ogni caso la circostanza che la domanda d'insinuazione al passivo sia stata formulata tardivamente data la generica formulazione del citato art. 45.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)