Sez. 1, Sentenza n. 1230 del 01/02/1993 (Rv. 480613 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva | Crediti relativi a tributi - Controversia innanzi alle Commissioni Tributarie - Pendenza - Ammissione al passivo con "riserva" - Necessità - Riserva - Scioglimento - Presupposto - Giudizio innanzi al Tribunale Fallimentare - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva
I crediti, relativi a tributi per i quali sono insorte contestazioni pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie, sono ammessi al passivo delle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 con "riserva" da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria ed in armonia con l'esito di quella decisione, senza che l'attesa di una pronuncia definitiva per questa debba comportare la sospensione a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. del giudizio dinnanzi al Tribunale fallimentare.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)