Sez. 1, Ordinanza n. 23001 del 09/12/2004 (Rv. 578455 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Crediti relativi a tributi indiretti (I.V.A.) - Controversia innanzi alle Commissioni tributarie - Pendenza - Ammissione al passivo con "riserva" - Necessità - Sospensione del giudizio innanzi al tribunale fallimentare - Ammissibilità - Esclusione - Domanda tardiva di insinuazione al passivo - Irrilevanza. .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA
Il credito per imposta indiretta (nella specie, I.V.A.), che sia oggetto di contestazione pendente innanzi alla Commissione Tributaria, deve essere ammesso al passivo del fallimento con riserva, da sciogliersi dopo la decisione della controversia tributaria, anche qualora l'Amministrazione finanzia abbia proposto tardivamente la relativa domanda (art. 101, legge fall.), in quanto il principio dell'ammissione con riserva, benchè espressamente stabilito dall'art. 45, comma secondo, d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti tributari per imposte sui redditi, per i quali c'è stata un'iscrizione a ruolo, è applicabile anche ai crediti per imposta indiretta come l'I.V.A., per i quali, nonostante non sia prevista l'iscrizione a ruolo, il relativo accertamento, anche se contestato, costituisce titolo per la riscossione provvisoria di parte del tributo (art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972), con conseguente inesistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio di ammissione sino all'esito della definizione del giudizio tributario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., DPR 26/09/1972 num. 602 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)