Sez. 2, Sentenza n. 1365 del 18/03/1989 (Rv. 462206 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - PROVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO - PROVA PER TESTIMONI - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché per il disposto dell'art. 1392 cod. civ. la procura deve essere conferita nella stessa Forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all'utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, l'esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura. (V 3217/82, mass n 421164).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)