Sez. 2, Sentenza n. 3217 del 27/05/1982 (Rv. 421164 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - SCRITTA - NECESSITÀ - CONDIZIONI - REGIME PROBATORIO DEL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - SOGGEZIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA - SCRITTA - NECESSITÀ - CONDIZIONI - REGIME PROBATORIO DEL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO - SOGGEZIONE - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 1392 cod. civ., quando per il contratto che il rappresentante deve concludere (nella specie: transazione) la legge prescrive la Forma scritta, sia pure non ad substantiam, ma solo ad probationem, la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio dell'atto cui si riferisce, la restrizioni nell'utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura. (V 1839/80, mass n 405460; (V 1054/78, mass n 390407; (V 4040/76, mass n 382706).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)