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Sez. 2 - , Sentenza n. 11574 del 11/05/2017 (Rv. 644209 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Infrazione riconducibile ad attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa - Rilevazione a mezzo apparecchiatura elettronica - Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644209-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)