Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018 (Rv. 649460 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione limiti di velocità - Accertamento - Risultanze delle apposite apparecchiature - Valenza probatoria - Certificato taratura apparecchiatura utilizzata proveniente da soggetto abilitato - Possibilità per il giudice di merito di sindacare le modalità di effettuazione di tale taratura - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 45 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 142, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)