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Sez. 5, Sentenza n. 11932 del 13/07/2012 (Rv. 623342 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Diritti relativi ad importazioni in regime preferenziale - Termine triennale di prescrizione - Decorso - Dalla data del fatto di reato - Fondamento - Fattispecie in tema di beni importati in regime preferenziale concesso per il valore dichiarato e diverso da quello derivante da rimborsi successivamente effettuati all'importatore.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623342-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione ed all'esportazione disciplinata dal Regolamento CEE n. 1697 del 1979 adottato dal Consiglio in data 24 luglio 1979 è legittimamente posta in essere quando le autorità competenti siano state nell'impossibilità di agire o non siano state poste in grado di determinare l'importo esatto dei dazi dovuti a causa di un atto passibile di un'"azione giudiziaria repressiva", ossia di un atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie prevista dal diritto penale nazionale dell'autorità che procede al recupero, ed il relativo termine triennale di prescrizione decorre dalla data del fatto di reato, non già dalla data delle originarie operazioni doganali. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, in tema di beni importati in regime preferenziale concesso per il valore dichiarato, ma diverso da quello derivante in considerazione di successivi rimborsi effettuati all'importatore dai fornitori, aveva individuato la decorrenza del termine triennale dalla data delle operazioni doganali, di per sé regolari, e non da quella, successiva, dell'esecuzione dei rimborsi, integrante il fatto-reato).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)