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Sez. 5, Sentenza n. 9253 del 17/04/2013 (Rv. 626169 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Termine di decadenza per la revisione dell'accertamento - Termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali - Normativa comunitaria - Atto "passibile di azione giudiziaria" costituente la causa del mancato pagamento dei diritti - Effetti - Esclusione temporanea del decorso di entrambi i suddetti termini - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626169-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi, l'atto "passibile di azione giudiziaria repressiva" (quale causa del mancato pagamento dei diritti doganali), previsto dal Reg. CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, determina una esclusione temporanea del decorso sia del termine di decadenza per la revisione dell'accertamento, sia di quello di prescrizione per la riscossione dei menzionati diritti, che perdura fino alla data di definitività del provvedimento che esaurisce il relativo procedimento penale, ma non preclude all'amministrazione, a favore della quale la suddetta esclusione è sancita, di notificare una richiesta di pagamento prima della cessazione della causa "sospensiva".

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)