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Sez. 5, Sentenza n. 19193 del 06/09/2006 (Rv. 594565 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza dall'esigibilità dei diritti - Individuazione - Giorno di effettuazione dell'operazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594565-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, il termine triennale di prescrizione fissato all'amministrazione per il recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione o all'esportazione, in caso di mancata contabilizzazione all'atto dell'operazione (nella specie, non essendo intervenuta alcuna liquidazione nelle bollette per essere la merce esentata dal pagamento del dazio), decorre dalla data di "esigibilità" dei diritti, secondo la previsione dell'art. 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, vale a dire dal giorno di effettuazione dell'operazione (qui, di importazione), che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, rappresentando l'evento certo ed obbiettivo della nascita dell'obbligazione doganale, che coincide con la destinazione al consumo nel territorio comunitario a seguito dello svincolo della merce (art. 36), e non dalla data di determinazione finale del tributo, al pari di altre ipotesi di differimento della liquidazione e riscossione, nelle quali il presupposto dell'obbligazione è sempre individuato nella importazione della merce e non nella determinazione finale del tributo (nella specie, il giudice di merito aveva, invece, ritenuto che il momento di "esigibilità" dei diritti coincidesse con la rettifica dell'accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)