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Sez. 3, Sentenza n. 4807 del 19/09/1979 (Rv. 401415 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIVERSITA DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI DI FATTO - DEDUZIONE DEGLI ESTREMI DELLA PRIMA FATTISPECIE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEGLI ESTREMI COSTITUTIVI DELLA SECONDA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1979-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401415-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - REALE - DIVERSITA DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI DI FATTO - DEDUZIONE DEGLI ESTREMI DELLA PRIMA FATTISPECIE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEGLI ESTREMI COSTITUTIVI DELLA SECONDA - DIVIETO.*

Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente il rapporto controverso incontra un limite nel divieto di pronunciare ultra petita. Pertanto, poiche le ipotesi di interposizione reale e di interposizione fittizia si fondano su situazioni di fatto profondamente diverse, il giudice, allorche gli sia stata dedotta una situazione integrante gli estremi della prima fattispecie, non puo accertare d'ufficio se, in base alle risultanze processuali, siano nel rapporto ravvisabili gli estremi costitutivi della seconda. (Conf 4586/78, mass n 394257 sulla prima parte; (Conf 1237/77, mass n 384923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)