Sez. 3, Sentenza n. 7293 del 08/08/1996 (Rv. 499052 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO | Presunzione di responsabilità del vettore - Sottrazione della cosa con violenza o minaccia - Esonero della responsabilità - Limiti - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO
La presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si sia verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile (nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato, siccome adeguatamente motivata, l'affermazione di responsabilità del vettore espressa dal giudice di merito, che aveva ritenuto sussistere la prevedibilità ed evitabilità di una rapina in relazione sia a precedenti fatti criminosi verificatisi nel magazzino del vettore, sia alla mancanza di vigilanza notturna e di adeguate recinzioni del magazzino stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)